Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusive nature of execution judge's factual analysis on crime continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Abderrahamane Najam inadmissible, rejecting his request to unify three prior criminal judgments under the doctrine of crime continuation. Najam argued that the execution judge failed to consider his status as a migrant without fixed residence or employment when assessing the continuity of his offenses. The court ruled that the execution judge's detailed factual analysis regarding the crimes' proximity and nature is preclusive in a legality review, making any request for re-evaluation incompatible with the statutory framework of the cassation procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: The execution judge's comprehensive factual analysis of crime continuity is preclusive in cassation proceedings, barring a re-evaluation of those specific factual arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daAbderrahamane Najam, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reatigiudicati mediante tre sentenze (sentenza del 08/11/2019 del Tribunale di Torino,confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 14/04/2021 e passata ingiudicato il 29/06/2021, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euroottocento di multa, per il reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish,commesso in data 06/11/2019; sentenza del 16/01/2020 del Tribunale di Torino, confermatadalla Corte di appello di Torino il 29/11/2021 e passata in giudicato il 14/01/2022, dicondanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di tentatofurto aggravato commesso il 15/01/2020; sentenza del 29/03/2022 del Tribunale di Torino,confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 22/02/2024 e divenuta definitivail 03/10/2024, di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione edeuro quattrocento di multa, per i reati di ricettazione e tentato furto aggravato, commessi il19/10/2021).2.
Ricorre per cassazione Abderrahamane Najam, tramite il difensore avv. LucianaImperato, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ilTribunale di Torino ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui allesentenze di condanna sopra indicate, senza tener conto della condizione di migrante, privodi fissa dimora e di attività lavorativa, in cui versava il condannato , che ha compiuto i reatisopra indicati, quindi, per procurarsi i minimi mezzi di sostentamento.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.
Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, ha in particolare segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale estremamente dilatato e di natura tra loro disomogenea).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.
Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI