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Ordinanza — n. 13958/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal record unification under Art. 671 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13958/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider indicators of a unified criminal plan and ignored their state of drug dependence when refusing to unify three prior convictions. The court rejected these claims as mere factual criticisms lacking legal merit, noting the lower court's reasoning was logical and consistent with the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or insufficient consideration of drug dependence without challenging the legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal record unification continuation of crimes drug dependence defense inadmissible appeal Art. 671 CPP procedural economy factual criticism

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
AnnaMaria Perone, deducendo violazione dell’art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euroin favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone lecondizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n.
art. 671 cod. proc. pen
AnnaMaria Perone, deducendo violazione dell’art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euroin favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
Ricorrendone lecondizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n.

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Testo completo

n composizionemonocratica e in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha rigettato l’istanza presentata daXXXXXXXXXXX, volta alla unificazione in continuazione dei reati giudicati mediante tresentenze (sentenza del Tribunale di Pavia del 16/02/2024, passata in giudicato il02/05/2024, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa, per ilreato di furto aggravato commesso il 24/11/2021; sentenza del Tribunale di Pavia del14/10/2024, passata in giudicato il 28/11/2024, di condanna alla pena di mesi sei direclusione ed euro duecento di multa, per il reato di furto aggravato commesso il19/09/2020; sentenza del Tribunale di Pavia del 24/03/2025, passata in giudicato il08/05/2025, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, per ilreato di furto commesso in data 08/01/2023); il provvedimento reiettivo è fondato sulpresupposto della distanza cronologica esistente, rispetto ai fatti dei quali viene domandatal’unificazione sotto il vincolo della continuazione e della insufficienza – ai fini che oravengono in rilievo – della condizione di marginalità sociale richiamata dalla difesa, nonchédell’insussistenza di elementi unificanti, non essendo bastevole il pur considerato stato ditossicodipendenza del soggetto.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. AnnaMaria Perone, deducendo violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., per esser stati trascurati gliindici rivelatori della unitarietà del disegno criminoso originario, nonché per non essersitenuto debitamente conto dello stato di tossicodipendenza del ricorrente.La difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale si è integralmente riportataai motivi principali, domandandone l’accoglimento.3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili,perché costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse comel'ordinanza avversata abbia valutato solo parzialmente gli elementi emersi dall’istruttoria.Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non si confrontano con leargomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.

Nelprovvedimento avversato si evidenzia infatti, come non sia sufficiente, in vistadell’individuazione della preventiva ideazione di carattere unitario, il solo stato ditossicodipendenza. La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, èlogica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita dirimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euroin favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Ricorrendone lecondizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.