Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and reliance on re-evaluation of existing evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's revocation of a suspended sentence, arguing that the judge erred in finding incompatibility between past profits and current poverty while misinterpreting temporal and economic evidence. The court rejected these claims, noting that the defense merely sought a re-evaluation of facts already thoroughly assessed by the lower court without presenting new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when it relies solely on a request for re-evaluation of facts and evidence previously examined by the court of first instance, without introducing new facts or legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti;Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;Rilevato che la Corte di appello di Milano - con il provvedimento indicato in epigrafe - harevocato la sospensione condizionale della pena, che era stato accordato ad Assunta Olivacon sentenza della stessa Corte del 18/06/2024, divenuta irrevocabile il 27/11/2024, per nonavere l’imputata adempiuto agli obblighi ai quali tale beneficio era condizionato – ossia ilpagamento della somma di euro diecimila, liquidata a titolo di provvisionale, in favore dellaparte civile – entro il termine di sei mesi assegnatole;Rilevato che la condannata, per il tramite del difensore avv. Massimiliano Cesana, haproposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606,comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge, nonché contraddittorietà,manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo della ritenuta incompatibilità, tra ilprofitto pregresso e l’attuale indigenza, oltre che per manifesta illogicità e travisamento deldato probatorio temporale ed economico;Ritenuto che la difesa auspica una mera rivalutazione degli elementi già valutati dal giudicedell’esecuzione, riprendendo profili di censura già disattesi con argomentazione coerente edettagliata, oltre ad enunciare inesistenti vizi motivazionali (la Corte territoriale, in particolare,si è già ampiamente confrontata con le deduzioni difensive, tanto inerenti alla asseritaimpossibilità ad adempiere, quanto attinenti alla risalente collocazione temporale delprofitto);Ritenuto che - alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso debba esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma allaCassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI