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Ordinanza — n. 13955/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alain Valle's appeal against the rejection of his probation placement inadmissible. Valle argued that the lower court violated procedural rules regarding the assessment of social danger, but the Supreme Court found his complaints were merely grievances without specific legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and Valle was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding facts or reasoning without articulating specific legal criticisms of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints social danger assessment probation placement procedural violation rifiuti metallici valorizzazione dei rifiuti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
FrancescoMurgia, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01
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Testo completo

ALE di SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia harigettato l’istanza volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova alservizio sociale, presentata da Alain Valle, soggetto detenuto in espiazione della pena dianni quattro di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Belluno del 12/04/2023,per il reato di riciclaggio di autovettura.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. FrancescoMurgia, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., inmerito all’applicazione dei criteri che sorreggono la valutazione della pericolosità socialedell’interessato.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da una specifica criticadel complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzionedella detenzione intramuraria, ricordando il carico di pregiudizi penali che accompagnano ilcondannato, oltre che la comunicazione dell’U.E.P.E., circa la negazione del soggetto, inordine alla sua responsabilità per il reato di riciclaggio.

Ha anche sottolineato – il Tribunale disorveglianza – che il soggetto ha posto in essere condotte illecite sia prima, sia dopo lacommissione del fatto che ha dato origine dalla pena in espiazione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI