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Ordinanza — n. 13952/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against rejection of probation measures due to inadmissible complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13952/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the complainant's grievances were mere complaints on facts rather than specific legal criticisms of the lower court's reasoning. The appellant argued the trial judge failed to consider his prior rehabilitation efforts and misapplied laws regarding probation and home detention. The court rejected this, noting the lower judge properly exercised discretion by weighing the defendant's non-reassuring lifestyle against the need for social reintegration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticisms of the lower court's reasoning; mere complaints on facts without attacking the logical coherence of the decision are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility probation measures rejection home detention denial discretionary judicial power lack of specific legal criticism assistenza riabilitativa assistenza ulteriore riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
RobertoCoscia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01
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Testo completo

IBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare exart. 47-ter comma 1-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 o di semilibertà, presentate da SalvatoreColacino, soggetto in espiazione della pena di anni sei e mesi otto di reclusione (cosìrideterminata all’esito della unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/12/2020, passata in giudicatoin data 07/05/2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per i delittidi detenzione e porto di arma, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen, commessi nel 2011 emediante la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 11/05/2022, passata ingiudicato il 27/09/2022, di condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, per idelitti di usura continuata e di tentata estorsione, commessi nel 2012), con fine pena fissatoal 27/10/2027.2.

Ricorre per cassazione Salvatore Colacino, a mezzo del difensore avv. RobertoCoscia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) elett.

e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e/o motivazione manifestamenteillogica, in relazione al giudizio di meritevolezza della misura alternativa ed errorenell’applicazione della legge penale, quanto agli istituti dell’affidamento in prova al serviziosociale e della detenzione domiciliare, stante la natura lacunosa della valutazione sussuntanell’ordinanza impugnata e l’omessa considerazione della valenza del percorso di recuperogià compiuto.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i procedimenti penali a carico delcondannato e la natura non tranquillizzante – in prospettiva risocializzante – della condottadi vita dallo stesso tenuta, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degliinvocati benefici; tale valutazione, del resto, è conforme alle conclusioni raggiunte dall’areatrattamentale dell’Istituto ospitante.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI