Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to precluded retrial of facts in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luminita Mihalache inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Mihalache challenged the execution judge's refusal to unify four separate criminal judgments into a single continuing offense, arguing errors in fact-finding under Articles 671 and 81 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because the execution judge had already thoroughly analyzed the criminal facts, making any re-evaluation of those elements precluded in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; The execution judge's detailed analysis of criminal facts precludes a retrial of those elements in a cassation appeal regarding the unification of offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daLuminita Mihalache, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reatigiudicati mediante quattro sentenze (sentenza del Tribunale di Frosinone del 28/04/2023,passata in giudicato il 29/05/2023, di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro927,00 di multa, per il reato di furto aggravato, commesso in Frosinone il 15/01/2020;sentenza del Tribunale di Nola del 08/01/2024, passata in giudicato il 09/03/2024, dicondanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa, per il reato di furtoaggravato commesso in Marigliano il 25/11/2021; sentenza del Tribunale di Verone del21/11/2024, passata i giudicato il 12/12/2024, di applicazione pena ex art. 444 cod. proc.pen. nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro ottocento di multa, per il reato di tentatofurto aggravato, commesso in Somma Campagna il 12/09/2024; sentenza del Tribunale diNola del 28/10/2024, passata in giudicato il 29/03/2025, di condanna alla pena di anni uno direclusione ed euro 310,00 di multa, per il reato di tentato furto aggravato, commesso in Nolail 13/10/2021).2.
Ricorre per cassazione Luminita Mihalache, tramite il difensore avv. Donato DePaola, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale,in ordine alla retta individuazione e valutazione degli elementi cognitivi probatori, relativi alladisciplina degli artt. 671 cod. proc. pen e 81 cod. pen.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, lacui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.
Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI