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Ordinanza — n. 13950/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's deportation appeal as merits issues are precluded in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13950/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the prisoner's appeal against his deportation inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The detainee, serving a sentence under two years, argued violations of constitutional rights and the ECHR, claiming the decision lacked factual basis. The court rejected these claims because they addressed substantive merits already reviewed by the lower court, which found the prisoner irregularly present in Italy and not subject to persecution.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354; Art. 27 Cost.; Art. 8 CEDU: Appeals to the Court of Cassation regarding deportation orders are inadmissible when they merely reiterate substantive merits already scrutinized by the lower court, as the supreme court cannot re-evaluate the weight of evidence.

Parole chiave

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deportation appeal prisoner rights cassation admissibility substantive merits evidence re-evaluation protection international family life rights espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
ibunale di sorveglianza di Roma hadisatteso il reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, presentato daXXXXXXXXXXXXXXXX – detenuto in espiazione di pena residua inferiore ai due anni, confine pena fissato al 29/01/2027, in relazione a condanna riportata per il reato di cui all’art.
Art. 27 Cost.
Paolo Labbate,deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento all’art. 27 Cost. eall’art.
Art. 8 CEDU
eall’art. 8 CEDU, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per esserela stessa carente e disancorata dalle prove unite agli atti.3.
Art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
309, commesso il 02/12/2014 in Livorno - avverso il decreto diespulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 del Magistrato di sorveglianza del24/04/2025.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 27 Cost
Paolo Labbate,deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento all’art. 27 Cost.
art. 616 cod. proc.pen
ART. 52 D.LGS.196/03
proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
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Testo completo

ibunale di sorveglianza di Roma hadisatteso il reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, presentato daXXXXXXXXXXXXXXXX – detenuto in espiazione di pena residua inferiore ai due anni, confine pena fissato al 29/01/2027, in relazione a condanna riportata per il reato di cui all’art. 73d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso il 02/12/2014 in Livorno - avverso il decreto diespulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 del Magistrato di sorveglianza del24/04/2025.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo dell’avv.

Paolo Labbate,deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento all’art. 27 Cost. eall’art. 8 CEDU, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per esserela stessa carente e disancorata dalle prove unite agli atti.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alfatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le criticheesposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo delladecisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce conil proporre argomenti generici e privi delle ragioni di fatto e diritto atti a sostenerli,proponendo questioni la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.Nell’ordinanza impugnata, infatti, sono congruamente esposti – e non risultanoadeguatamente aggrediti dalla difesa – gli elementi posti a fondamento della decisionereiettiva, che sono rappresentati dall’essere il ricorrente irregolarmente presente nel territorioitaliano, non soggetto a persecuzioni di alcun genere, in relazione al quale non sono in corsoprocedimenti volti al riconoscimento della protezione internazionale; non ricorrono ragioni,inoltre, per ritenere che l’allontanamento dall’Italia possa comportare una violazione deldiritto al rispetto alla vita privata e familiare del condannato.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.