Italian court dismisses prisoner's cassation appeal as specific and manifestly unfounded regarding sentence execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Rizzo inadmissible, ruling it specific and manifestly unfounded. Rizzo challenged the lower court's order for day isolation, arguing violations of procedural articles and substantive penal codes regarding his life sentence and multiple prior convictions. The court rejected these claims because the appeal merely asserted criticisms without engaging with the factual and legal reasons supporting the execution order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 72, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and manifestly unfounded, requiring a concrete engagement with the opposing party's reasoning rather than mere assertion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
025 della CORTE di APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, La Corte di appello di Lecce - quale giudicedell’esecuzione - ha disposto, nei confronti di Salvatore Rizzo, detenuto in espiazione dellapena dell’ergastolo, l’isolamento diurno, determinandone la durata in anni uno e mesi sei,risultando concorrenti – a carico dello stesso – la pena dell’ergastolo con isolamento diurnoper mesi due (sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 25/01/1999, passata ingiudicato il 16/11/2000) e plurime condanne a pena detentiva temporanea, per una duratapari ad anni cinquantotto, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 58.876,09 di multa(sentenza della Corte di assise di appello del 17/04/1992, passata in giudicato il 03/06/1993,di condanna alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione; sentenza della Corte diappello di Lecce del 31/10/1994, irrevocabile il 13/03/1996, di condanna alla pena di anninove di reclusione; sentenza della Corte di appello di Lecce del 02/05/2005, definitiva il13/02/2007, di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; sentenza della Cortedi appello di Lecce del 20/09/2014, passata in giudicato il 21/10/2015, di condanna alla penadi anni otto di reclusione; sentenza della Corte di appello di Lecce del 12/10/2016,irrevocabile il 19/12/2017, di condanna alla pena di anni nove di reclusione; sentenza dellaCorte di appello di Lecce del 11/12/2024, definitiva il 27/04/2025, di condanna alla pena dianni diciassette, mesi nove e giorni dieci di reclusione).2.
Avverso tale ordinanza Salvatore Rizzo, a mezzo dell’avv. Paolo Cantelmo ,haproposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e)cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 72 secondo comma e133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, inrelazione ai medesimi articoli e, infine, omessa ed erronea valutazione delle emergenzeprocessuali.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico oltre che manifestamenteinfondato. L’atto di impugnazione, in realtà, si limita a una critica assertiva e contestativa,senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento dell’avversato provvedimento; questo,al contrario, appare scevro da vizi logici e giuridici.
I denunciati difetti attinenti alla strutturamotivazionale dell’avversata decisione, infatti, sono del tutto insussistenti4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI