Cassation appeal dismissed as inadmissible due to factual re-evaluation and lack of contradiction in lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Vittorio Cutugno inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cutugno argued that the lower court erred in excluding a mitigating circumstance by failing to properly value assets outside the creditor's mass and ignoring the absence of damage. The Court rejected these claims because they constituted impermissible factual re-evaluation and alleged contradictions that did not exist in the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 cod. proc. pen.; Art. 219 legge fall.: Appeals based on re-evaluation of factual elements or alleged contradictions in the lower court's reasoning are inadmissible in the judgment of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RTE d'APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Messina, giudicando a seguito di rinvio disposto daquesta Corte con sentenza del 10/06/2025, che aveva parzialmente annullato – conriferimento all’attenuante di cui all’art. 219 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 - la decisione dellaCorte di appello di Messina del 05/02/2024, emessa a seguito di appello proposto da VittorioCutugno avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 16/05/2023, ha confermato taleultima decisione.2.
Ricorre per cassazione Vittorio Cutugno, a mezzo dell’avv. Carlo Autru Ryolo,deducendo la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione, nellaparte in cui la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante ex art.219 legge fall., per non aver parametrato il valore dei beni restati fuori dalla massa creditoriasolo a quelli sottratti alla garanzia dei creditori e per non esser stata considerata l’assenza didanno alcuno.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite nelgiudizio di legittimità.
La difesa invoca, infatti, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda e adeguatamentevagliati e disattesi in sede di merito, lamentando anche una inesistente contraddittorietà eillogicità dell’apparato argomentativo della decisione impugnata.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA PAOLA MASI