Italian court dismisses appeal as inadmissible because it was filed personally by the convicted person after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted individual, Carducci Giuseppe. The court noted that both the contested decision and the appeal occurred after the entry into force of Law No. 103 of 2017, which removed the right of the accused to file appeals personally. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a special defense attorney to avoid inadmissibility, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato CarducciGiuseppe .Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della leggen.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato)di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - inogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U.21.12.2017, Aiello).CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art.610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE