Italian court dismisses appeal on execution of judgment due to lack of evidence for common criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Benevento Tribunal's rejection of the request for continued enforcement. The appellant argued that drug dependency should be recognized as a unifying factor for the criminal conduct, but the court found no concrete indicators of common intent between the offenses. The court ruled that factual evaluations regarding the sequence of acts and time intervals are beyond the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appellate court cannot re-evaluate factual determinations made by the execution judge regarding the absence of a unified criminal plan, as such assessments rely on the specific sequence of conduct and temporal distances which are insindacable in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
rovvedimentoemesso dal Tribunale di Benevento in data 23 luglio 2025 con cui è stata respinta ladomanda di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.Con unico motivo si deduce vizio di motivazione in ragione della omessaconsiderazione della tossicodipendenza, intesa quale fattore unificante del percorsodelinquenziale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità.
Inoltre va precisato che il giudice dell’esecuzione ha considerato lacondizione di tossicodipendenza, ritenendola non decisiva a fronte di una manifesta assenzadi una programmazione unitaria delle diverse violazioni. Si tratta di valutazione in fatto chetrova conforto nella sequenza delle condotte (anche per la distanza temporale intercorsa trale medesime) e che pertanto va ritenuta insindacabile in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.