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Ordinanza — n. 13932/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on execution of judgment due to lack of evidence for common criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13932/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Benevento Tribunal's rejection of the request for continued enforcement. The appellant argued that drug dependency should be recognized as a unifying factor for the criminal conduct, but the court found no concrete indicators of common intent between the offenses. The court ruled that factual evaluations regarding the sequence of acts and time intervals are beyond the scope of appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appellate court cannot re-evaluate factual determinations made by the execution judge regarding the absence of a unified criminal plan, as such assessments rely on the specific sequence of conduct and temporal distances which are insindacable in this stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal execution appeal common criminal intent drug dependency factor factual re-evaluation inadmissible appeal unified criminal plan appellate review limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

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Testo completo

rovvedimentoemesso dal Tribunale di Benevento in data 23 luglio 2025 con cui è stata respinta ladomanda di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.Con unico motivo si deduce vizio di motivazione in ragione della omessaconsiderazione della tossicodipendenza, intesa quale fattore unificante del percorsodelinquenziale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità.

Inoltre va precisato che il giudice dell’esecuzione ha considerato lacondizione di tossicodipendenza, ritenendola non decisiva a fronte di una manifesta assenzadi una programmazione unitaria delle diverse violazioni. Si tratta di valutazione in fatto chetrova conforto nella sequenza delle condotte (anche per la distanza temporale intercorsa trale medesime) e che pertanto va ritenuta insindacabile in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.