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Ordinanza — n. 13928/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding jurisdiction and motivation in probation revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13928/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the appellant. The appellant contested the jurisdiction of the Milan probation court versus the Perugia court and challenged the court's motivation regarding a prior cautionary title. The court rejected these claims because prior precedent establishes the autonomy of the revocation procedure and the appellant's arguments were merely re-evaluations of facts already clearly supported by the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applied the autonomous jurisdiction of the revocation tribunal and adequately motivated its decision based on established facts.

Parole chiave

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probation revocation jurisdiction manifest unfoundedness appeal autonomy of revocation procedure cautionary title relevance cassation inadmissibility revoca dell'annullamento revoca del permesso di dimora riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 2887 del 12.01.2005, Rv 230746 – 01
per tutte Sez. I n. 2887 del 12.01.2005, Rv 230746 – 01).
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Testo completo

NALE di SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Ha proposto ricorso per cassazione Dedaj Kristian avverso la decisione con cui ilTribunale di Sorveglianza di Milano – in data 20 agosto 2025 - ha disposto la revoca conefficacia ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale, concesso con decisione delTribunale di Sorveglianza di Perugia.Al primo motivo il ricorrente deduce vizio del procedimento dovuto alla incompetenzafunzionale del Tribunale di Sorveglianza che ha deciso la revoca.

Si sostiene, sul punto, che la competenza in tema di revoca spetterebbe in ogni caso al giudice che ha applicato lamisura alternativa (Perugia) e non a quello del luogo di esecuzione (Milano) .Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe recepito in modoacritico i contenuti di un titolo cautelare emesso nei confronti di Dedaj Kristjan, puraffermando in linea generale di dover valutare in modo autonomo le circostanze di fattoemerse.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla portata ex tunc dellarevoca.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, quanto al profilo della competenza in tema di revoca, questa Corte dilegittimità - con orientamento che non si presta a rivalutazioni – ha affermato in più occasionila autonomia del procedimento di revoca rispetto al procedimento applicativo della misuraalternativa (v. per tutte Sez. I n. 2887 del 12.01.2005, Rv 230746 – 01). Ne deriva lacompetenza del Tribunale del luogo ove si svolge il trattamento rieducativo.Quanto ai residui motivi gli stessi appaiono meramente rivalutativi, lì dove il Tribunaleha evidenziato la particolare gravità dei fatti emersi a carico dell’affidato (coinvolto in unaassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti per condotte tenute anche nel periodo disottoposizione) e la loro chiara desumibilità dal titolo cautelare emesso.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE