Cassation Court dismisses appeal for generic grounds and denial of generic mitigating circumstances in drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Antonio Smedile's appeal against the Appellate Court's conviction for drug trafficking, citing generic grounds and the denial of generic mitigating circumstances. Smedile argued the lower court failed to properly address his claims regarding criminal responsibility and leniency, though the court noted the first complaint lacked specific correlation to the contested decision. The court upheld the denial of mitigating circumstances because the trial judge correctly relied on the defendant's prior criminal record and positive elements absent from the case file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/1990: An appeal is inadmissible if grounds are generic and fail to specify the relationship between the contested decision and the appeal's basis; the denial of generic mitigating circumstances is valid when the judge relies on the absence of positive elements and the defendant's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: SMEDILE ANTONIO nato a MESSINA il 15/07/1960 avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';MOTIVI DELLA DECISIONE Smedile Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale e al diniego delle attenuanti generiche.
La prima doglianza è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, che richiama le ammissioni dell'imputato in ordine alla attività di cessione perpetrata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). I giudici di merito, in conformità ai principi esposti, richiama i numerosi precedenti, anche specifici, del ricorrente e il suo inserimento in un contesto criminale, come emerso anche dalle dichiarazioni dell'imputato.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M