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Ordinanza — n. 13869/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to address specific grounds required under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13869/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it did not fall within the limited list of grievances permitted against a settlement sentence under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the motivation regarding the conditions for the settlement under Article 133 of the Penal Code, but the court ruled that grievances concerning the penalty determination are excluded unless they prove the sanction is illegal or differs from the statutory range. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals against settlement sentences, only grievances regarding the party's will, prosecutor's consent, and divergent content are admissible, excluding those on penalty determination or waived conditions.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible de plano Criminal Procedure Code limited grievances penalty determination exclusion gravità della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 133 cod.pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 133 cod.pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
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Testo completo

posto da: GUAMANQUISHPE CARPIO RICHARD STALINY (CUI 02ZY2MA) nato il 29/11/1987 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a GUAMANQUISHPE CARPIO RICHARD STALINY, imputato per i reati contestati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cui all'art. 133 cod.pen.; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. P.Q.M