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Ordinanza — n. 13866/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13866/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13866/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a ROMA il 25/06/1999 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; nMotivi della decisione 1. Tolomei Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, in particolare sul diniego di applicazione del minimo edittale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13866/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tolomei Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, in particolare sul diniego di applicazione del minimo edittale.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen

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Testo completo

nato a ROMA il 25/06/1999 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; nMotivi della decisione 1. Tolomei Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, in particolare sul diniego di applicazione del minimo edittale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale e la sentenza argomenta richiamando la personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, e le modalità del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M