Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pisha Ramazan inadmissible on procedural grounds. The lower court had sentenced the defendant to three years in prison and a fine for drug offenses, but the appeal failed to cite Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this specific legal argument does not fall within the permissible grounds for appeal under Article 448, paragraph 2-bis, and ordered the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal must cite specific statutory grounds; a claim alleging violation of Article 129 regarding the obligation to motivate a plea-bargain sentence is inadmissible as it does not concern the expression of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: PISHA RAMAZAN nato il 05/08/1989 avverso la sentenza del 12/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Brescia, in data 12.12.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Pisha Ramazan, per i reati in materia di stupefacenti contestatigli la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.M