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Ordinanza — n. 13864/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13864/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13864/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: AULINO ROSARIO nato a CATANIA il 19/11/1996 avverso la sentenza del 02/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato ad Aulino Rosario la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato contestato di cui agli artt. 589 bis, primo e quarto comma, cod.pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 13864/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato ad Aulino Rosario la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato contestato di cui agli artt. 589 bis, primo e quarto comma, cod.pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 444 cod.proc.pen

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato ad Aulino Rosario la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato contestato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

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Testo completo

posto da: AULINO ROSARIO nato a CATANIA il 19/11/1996 avverso la sentenza del 02/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato ad Aulino Rosario la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato contestato di cui agli artt. 589 bis, primo e quarto comma, cod.pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta, con atto depositato telematicamente il 17 febbraio 2026, rinuncia al medesimo ricorso sottoscritta dall'imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore dell'imputato, avv. Dario Giuseppe Polizza Favaloro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M