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Ordinanza — n. 13863/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against driver's license suspension as excessive, citing judicial discretion and statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the suspension of the driver's license inadmissible. The appellant argued the sanction was excessive and lacked proper reasoning, while the lower court maintained the duration was within judicial discretion and aligned with statutory guidelines. The court ruled that detailed justification is only required for suspensions exceeding the medium statutory limit, and the reduction for plea bargaining applies only to specific traffic-related homicide cases.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b), 2 sexies; Art. 187, comma 1 e 1 quater CdS; Art. 222, comma 2 bis CdS: The court's discretion allows suspension of the driver's license without detailed reasoning if within the medium statutory limit, and the reduction for plea bargaining applies solely to traffic-related homicide cases.

Parole chiave

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suspension of driver's license judicial discretion in sentencing excessive administrative sanction plea bargaining reduction traffic-related homicide inadmissible appeal statutory minimums

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b), 2 sexies CdS
La durata della sanzione è stata applicata nel minimo ( sei mesi) in ordine al reato di cui all'art. 186 .
Art. 187, comma 1 e 1 quater CdS
b); e sempre nel minimo ( un anno) relativamente al reato di cui all'art. 187 CdS.
Art. 222, comma 2 bis CdS
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti
Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado
Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv.
Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016
222, comma secondo bis, CdS, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rv.

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Testo completo

posto da: QARCHAOUI NAJIB nato il 01/01/1961 avverso la sentenza del 09/12/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con la sentenza in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Monza ha applicato nei confronti di Qarchaoui Najib la pena di anni uno di reclusione, con applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2 sexies e 187 comma 1 e 1 quater CdS.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del GUP per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disposta senza alcuna motivazione, e alla mancata applicazione della diminuizione per il rito, prevista dall'art. 222, comma 2 bis, CdS.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.II Giudice di merito ha ritenuto congrua la durata della sospensione della patente di guida, adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda. Va in proposito rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01;

Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 - 02). La durata della sanzione è stata applicata nel minimo ( sei mesi) in ordine al reato di cui all'art. 186 . comma 2 bis, lett. b); e sempre nel minimo ( un anno) relativamente al reato di cui all'art. 187 CdS. Inoltre, la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, CdS, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rv. 266468 - 01).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. P.Q.M