Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding excessive sentence determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was non-deducible in this stage of proceedings. The appellant argued the sentence was excessive, but the court noted that detailed justification is only required when the penalty approaches the maximum or exceeds the average. Since the imposed penalty was moderate, the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked a valid legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a sentence as excessive is inadmissible if the penalty imposed is not near the maximum or above the average, as detailed reasoning is reserved for cases involving severe sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: LAMPARELLI VITO nato a TRIGGIANO il 16/11/1988 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato (riqualificando il reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminando la pena) la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 23 maggio 2023 resa nei confronti di LAMPARELLI Vito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, illogicità della motivazione e violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena, di cui deduce l'eccessiva entità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 4), di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197- 01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M