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Ordinanza — n. 13860/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of previously rejected arguments regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Devito's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the lower courts without substantive new analysis. Devito challenged his conviction for drug trafficking and the denial of general mitigating circumstances, claiming procedural errors in the appellate judgment. The court ruled that the appeal lacked the required critical engagement with the lower court's reasoning and failed to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without providing a critical and specific analysis of the contested legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments drug trafficking conviction general mitigating circumstances cassation review threshold procedural vices second instance rejection

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con la quale Devito Vincenzo era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 62-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012
255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/3/2009
Sez. 2, n. 27816 del 22/3/2019
Sez. 4 n. 32872 del 08/6/2022
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/2/2017
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/9/2014
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv.

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Testo completo

posto da: DEVITO VINCENZO nato a BARI il 15/09/1968 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;I

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con la quale Devito Vincenzo era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla dichiarazione di responsabilità e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

3. I motivi proposti si sostanziano in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv. 253849-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 24383801-01). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01).

Il primo motivo di ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, analizzando specificamente le evidenze inconfutabili relative alla attività di spaccio dell'imputato, confermata dagli elementi indicati alle pagine 4 e 5 della sentenza.

4. Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, 01;

Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 270986 Rv. 260610 - 01, Rv.283489- 01; cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazionedel principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, richiamando anche gli elementi negativi quale la mancanza di resipiscenza.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M