Criminal appeal dismissed for inadmissibility; recidiva counts for prescription time despite mitigating circumstances balancing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the appellant's argument that balancing mitigating circumstances against recidiva should exclude the aggravated penalty from the prescription period calculation. The appellant contended that neutralized aggravating factors should not impact the time limit for prescription, citing a perceived conflict in lower court jurisprudence. The court ruled this interpretation contradicts Article 157 of the Criminal Code, which explicitly states that the judgment on the balance of aggravating and mitigating circumstances has no effect on the statutory parameter for prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, commi 2 e 3 c.p.; Art. 99, comma 4 c.p.; The judgment on the balance between aggravating and mitigating circumstances has no effect on the determination of the penalty parameter for calculating the prescription period, meaning recidiva must be counted even if subvalent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: ALVARO EUFEMIA nato a SINOPOLI il 07/03/1962 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto Alvaro Eufemia colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 per aver reso false dichiarazioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'aveva condannata alla pena di giustizia.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato già in primo grado a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata ex art.99, quarto comma, cod.pen.). Il ricorrente ha formulato richiesta di remissione della questione alle sezioni Unite, rilevando un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove, a sostegno del motivo di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Assume infatti la ricorrente che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento. 3.1.
Tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. nella parte in cui afferma che, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen.; di talché nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva. 3.2 Con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effetti speciale (quando l'aumento di pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale deve ritenersi "applicata" anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, 13.12.2016n.15681, Esposito, Rv.269669; sez.5, 20.9.2018 n.48891, Donatacci Fabio, Rv.274601;
Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, Rv. 288869 - 01). A tale giurisprudenza, ormai del tutto prevalente, questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962, 3/03/2022, Magliano, Rv.382815).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pridnte Dani re Donat1lla ferranti .DMPr) CA 16 ft Furyz;e, Aia/