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Ordinanza — n. 13854/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug cultivation conviction for lack of personal use defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13854/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug cultivation. The defendant argued the plants were for personal use, but the court found evidence of market intent through rudimentary cultivation techniques and specific production enhancements. Consequently, the conviction for criminal cultivation was maintained as the personal use defense was not substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90; In the absence of significant indicators of illegal market insertion, domestic cultivation with rudimentary techniques and minimal yield does not constitute the crime of drug cultivation if destined exclusively for personal use.

Parole chiave

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drug cultivation personal use defense illegal market insertion criminal liability inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con l'unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019

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Testo completo

ELE nato a BARLETTA il 06/06/1985 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in sede di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Trani che aveva dichiarato Michele Cassatella colpevole del reato previsto dall'art.73, co. 5, d.P.R. 309/90, condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con l'unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/90 per non aver riqualificato il fatto come coltivazione domestica non punibile perché destinata all'esclusivo uso personale.

3. Il motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3.1 La Corte d'appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio da 4 a 5, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624). Nel caso in esame, dalla sostanza sequestrata erano ricavabili, come emerge dalla consulenza tossicologica, 18,5 dosi medie singole, da 25 mg. ciascuna. Inoltre, l'esito delle analisi chimiche quali quantitative effettuate sulle piante sequestrate aveva dimostrato l'idoneità delle stesse a produrre sostanze psicotrope, avendo anche l'imputato fatto ricorso ad accorgimenti finalizzati ad incrementare la produzione ( fertilizzanti, telo richiudibile con all'interno impianto di riscaldamento in funzione con lampadina alogena corredata da ventola di raffreddamento e due piante di marjuana alte 15/20 cm) elementi da cui, in modo non illogico, la Corte di appello ha inferito la destinazione dello stupefacente coltivato ad un consumo non strettamente personale.

3. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

14. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M