Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper ground of defect of reasoning under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued a defect of reasoning in the lower court's sentencing decision, but the court noted that under the new procedural law, such defects are no longer valid grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected because the only permissible grounds were limited to the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality, none of which were alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are now admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality, excluding general defects of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LA SPINA GABRIELE nato a CATANIA il 30/03/1983 avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione La Spina Gabriele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73, DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M