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Ordinanza — n. 13852/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper ground of defect in reasoning under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13852/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Saitta's appeal inadmissible without formalities for failing to meet statutory grounds. Saitta argued a defect in reasoning regarding the preliminary judgment, but the prosecution and defendant had already elected plea bargaining, which restricts cassation grounds. The court ruled that defects in reasoning are not permissible appeals after a plea election and that no illegality of the penalty was alleged.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: After the election of plea bargaining, cassation appeals are limited to specific grounds and defects in reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defect in reasoning ground plea bargaining election Italian Criminal Procedure Code improper appeal grounds

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
da: SAITTA GIOVANNI nato a CATANIA il 24/02/1987 avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Saitta Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, DPR 309/1990
dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73, DPR 309/1990.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, cc. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, cc. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
da: SAITTA GIOVANNI nato a CATANIA il 24/02/1987 avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Saitta Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

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Testo completo

da: SAITTA GIOVANNI nato a CATANIA il 24/02/1987 avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Saitta Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73, DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, cc. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M