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Ordinanza — n. 13851/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for driving without license, upholding conviction and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal manifestly unfounded and inadmissible, confirming the lower court's conviction for driving without a license. The appellant argued regarding the sufficiency of evidence for prior offenses and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these complaints generic and unsupported by specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The Supreme Court holds that a cassation appeal is inadmissible if manifestly unfounded, and reiterates that the specific provision for repeated offenses does not apply to conduct where the offender knowingly lacked a license.

Parole chiave

Generato dall'IA
driving without license recidivism in traffic inadmissible appeal general mitigating circumstances procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Tanto premesso, del tutto generiche sono le doglianze inerenti alla carenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 116, comma 15, CdS
pen., dovendosi comunque ribadire non solo che l'imputato ben sapeva di non aver mai conseguito la patente e di essere incorso in pregresse violazioni, ma che alla fattispecie di cui all'art. 116, comma 15, CdS non è applicabile l'art.
art. 131 bis cod. pen
Tanto premesso, del tutto generiche sono le doglianze inerenti alla carenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 8871 del 28101/2025
Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024
Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non mass).
Sez. 4, n. 28657de1 05/07/2024
Sez. 4, n. 28657de1 05/07/2024.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, 27 gennaio 2012, n. 19441
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

posto da: DE LIO DANIELE nato a FOGGIA il 25/05/1989 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione De Lio Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato nonché relativamente al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che questa Corte ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un principio di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4 - , n. 8871 del 28101/2025, Rv. 287732 - 01Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass;

Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non mass). La pronuncia della Corte territoriale ( che ha anche acquisito la documentazione attestante la definitività della prima contestazione) è perfettamente conforme a tale orientamento. Tanto premesso, del tutto generiche sono le doglianze inerenti alla carenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., dovendosi comunque ribadire non solo che l'imputato ben sapeva di non aver mai conseguito la patente e di essere incorso in pregresse violazioni, ma che alla fattispecie di cui all'art. 116, comma 15, CdS non è applicabile l'art. 131 bis cod. pen. in quanto reato a condotta reiterata (cfr.

Sez. 4, n. 28657de1 05/07/2024. Rv. 286812). Manifestamente infondati, nonché del tutto generici, i motivi inerenti al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, motivati dalla Corte territoriale con argomentazioni conformi ai principi, non manifestamente illogiche e, pertanto, incensurabili ( precisamente, la Corte richiama la gravità del fatto, atteso che l'imputato era rimasto coinvolto in un sinistro con ben tre autovetture, nonché i plurimi precedenti penali da cui era gravato: cfr. Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582; Sez.3, 27 gennaio 2012, n. 19441, Marozzi).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M