Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13848/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming seizure report nullity and denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13848/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the seizure report and sentencing. The appellant argued the seizure record was invalid due to missing documentation on evidence collection methods and that general mitigating circumstances were wrongly denied. The court ruled that police activities do not require immediate formal documentation to avoid nullity, citing established case law, and affirmed that denying mitigating factors is valid when no positive elements exist.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 357, comma 2; Art. 373 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The absence of immediate formal documentation for police seizure operations does not render evidence inadmissible, and the denial of general mitigating circumstances is lawful when no positive elements are present.

Parole chiave

Generato dall'IA
police seizure documentation general mitigating circumstances penal sentencing discretion cassation inadmissibility evidence nullity

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 357, comma 2, c.p.p.
Quanto al primo motivo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art.
Art. 373, c.p.p.
357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità.
Art. 133, c.p.
La Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, considerando, in ordine agli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 616, c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 373 cod.proc.pen
357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità.
art. 133 cod. pen
La Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, considerando, in ordine agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., i precedenti specifici dell'imputato e il fatto che un precedente affidamento in prova fosse stato revocato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006
Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015
234884 - 01, Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004
259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

da: LEOTTA ORAZIO nato a TAORMINA il 25/06/1994 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';4 Motivi della decisione 1. Leotta Orazio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. L'esponente lamenta l'inutilizzabilità del verbale di sequestro, in quanto, in violazione di legge, non sarebbe stata ivi documentata la modalità di raccolta e repertazione della sostanza stupefacente, nonchè vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Quanto al primo motivo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti (Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Rv. 234884 - 01, Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, Rv. 267260 - 01).

Nel medesimo motivo di ricorso si deduce invero che l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza per la raccolta e repertazione dello stupefacente risulta da apposita annotazione di servizio, e dunque espressamente documentata secondo i principi sopra illustrati. Inoltre, le attività di polizia giudiziaria risultano esaustivamente documentate nella annotazione del 16 maggio 2020, ove sono ampiamente descritti tutti i dati essenziali della operazione compiuta. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione di legge nella attività di raccolta della prova tale da determinare l'inutilizzabilità.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). La Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, considerando, in ordine agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., i precedenti specifici dell'imputato e il fatto che un precedente affidamento in prova fosse stato revocato.

Infine, inordine alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio ed itta le.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M