Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting penalty determination grounds under Art. 129 Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the ground regarding the penalty determination was not included in the list of allowable complaints for appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Giuseppe Disco, challenged the appellate court's partial reform of the sentence, arguing a lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances are excluded from the numerus clausus of admissible complaints, as they do not concern the formation of the parties' will or the public prosecutor's consent required for this specific appeal type.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals under Article 599-bis are limited to specific grounds regarding the parties' will and the prosecutor's consent, excluding complaints about the penalty determination or omitted conditions for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
posto da: DISCO GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/06/1998 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Disco Giuseppe, imputato per i reati contestati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cui all'art. 129 cod.proc.pen.; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglíanze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. P.Q.M