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Ordinanza — n. 13846/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding drug trafficking sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13846/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated issues already fully examined and dismissed by the Court of Appeal. The lower court provided exhaustive reasoning on the minor nature of the drug quantity and the specific circumstances of the defendant's home-based operation, including hidden surveillance equipment. The court upheld the conviction and sentence, noting that the final penalty was well below the statutory average and thus did not require the detailed justification the appellant demanded.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court dismisses appeals that merely reiterate issues already decided by the lower court with adequate reasoning, and it finds no lack of motivation when the final sentence is significantly below the statutory average.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of motivation drug trafficking sentencing discretion minor quantity repeated issues statutory average

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
di cocaina, da cui era possibile ricavare 244 dosi medie giornaliere, integrante il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Art. 73, comma V, d.P.R. 309/1990
di cocaina, da cui era possibile ricavare 244 dosi medie giornaliere, integrante il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech
Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.

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Testo completo

da: TROPEA SALVATORE ALBERTO nato a CATANIA il 07/04/1990 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Tropea Salvatore Alberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione a fini di spaccio di 52 gr. di cocaina, da cui era possibile ricavare 244 dosi medie giornaliere, integrante il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art 73 del DPR 309/1990 e alla dosimetria della pena, calcolata, quanto alla pena base, in misura superiore al minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). In ordine al primo motivo, la sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a migliaia:

Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (lo stupefacente in possesso presentava un principio attivo di 36.660 mg da cui era possibile ricavare ben 244 dosi da immettere sul mercato), ma anche le modalità dell'azione, posto che presso l'abitazione dell'imputato ( che stava ivi scontando una condanna in stato di detenzione domiciliare) gli operanti hanno rinvenuto materiale di confezionamento, bilancino di precisione e la presenza di un ingegnoso impianto di videosorveglianza realizzato con microcamere occultate all'interno dell'impianto elettrico, avendo il ricorrente creato una propria bottega di vendita, realizzando gli scambi attraverso un paniere calato dalla finestra.

IStesse considerazioni valgono in ordine alla dosimetria della pena. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie non solo i giudici di merito hanno richiamato l'elemento, di certa gravità, relativo al fatto che l'imputato aveva commesso il reato mentre era in stato di detenzione domiciliare, ma oltretutto la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M