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Ordinanza — n. 13845/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13845/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13845/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a MELITO DI PORTO SALVO il 16/06/1978 parte offesa nel procedimento VITALE MARIA CARMELA nato a BOVA MARINA il 03/11/1967 parte offesa nel procedimento MARINO ANTONINA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/02/1961 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Vitale Luciano, persona offesa, in proprio e nella qualità di tutore sopra indicata, avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al procedimento nei confronti di Marino Antonina per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590 bis cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13845/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euroLmi titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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art. 410-bis cod. proc. pen articolo 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euroLmi titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

nato a MELITO DI PORTO SALVO il 16/06/1978 parte offesa nel procedimento VITALE MARIA CARMELA nato a BOVA MARINA il 03/11/1967 parte offesa nel procedimento MARINO ANTONINA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/02/1961 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Vitale Luciano, persona offesa, in proprio e nella qualità di tutore sopra indicata, avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al procedimento nei confronti di Marino Antonina per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590 bis cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euroLmi titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dic P.Q.M