Cassation appeal dismissed for inadmissibility as recidiva issue was waived in plea bargain appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the application of recidiva rules but had previously waived this issue during the appellate plea bargain proceedings. The court ruled that such waived matters cannot be raised in cassation unless they concern the validity of the plea agreement itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals involving plea bargains, issues regarding recidiva or acquittal conditions waived by the parties are not admissible in cassation unless they relate to the formation of the plea or the prosecutor's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
CENZO nato a NAPOLI il 08/08/1978 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Mastroianni Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma IV, DPR 309/1990.
2. Lamenta, con unico motivo, l'erronea applicazione della recidiva contestata.
3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01;
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi di pena illegale ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.MMai-zia 7llis