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Ordinanza — n. 13843/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against denial of substitute sentence due to lack of legal prerequisites and poor recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13843/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Nunziante's appeal against the Second Instance Court's refusal to replace his prison sentence with community service or home detention. The appellant argued for a substitute penalty, but the lower court correctly determined that his repeated drug offenses and significant criminal history failed to meet the statutory requirements for such leniency. The Court upheld this decision, affirming that the judge's discretionary evaluation based on Article 133 of the Penal Code regarding the defendant's personality and the gravity of the crime was legally sound and properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 58, comma 1, seconda parte, I. n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: The judge's discretionary assessment of whether to apply a substitute sentence must strictly adhere to statutory criteria regarding the offender's personality and the crime's gravity, requiring a balanced prognostic judgment that cannot be overturned unless manifestly illogical.

Parole chiave

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substitute sentence denial drug trafficking recidivism discretionary judicial assessment Article 133 Penal Code criminal personality evaluation home detention eligibility prognostic judgment balance

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al ricorrente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 58, comma 1, seconda parte, I. n. 689 del 1981
È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte, I.
Art. 133 cod. pen.
286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.lgs. n. 150 del 2022
In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.
art. 20-bis cod. pen
Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al ricorrente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod.
art. 133 cod. pen
Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram
Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv.
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 7, ord. n. 11652 dell'11/03/2025, Kamal
Ebbene, tale principio, come ricorda Sez. 7, ord. n. 11652 dell'11/03/2025, Kamal, non mass.
Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino
133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv.
Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi
pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al 1giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.
Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna
Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv.
Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato
191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv.
Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic
689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

posto da: NUNZIANTE ANTONIO nato a CASERTA il 31/05/1999 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;Motivi della decisione 1. Nunziante Antonio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui era stato condannato in ordine a diversi fatti riconducibili ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d. P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, della detenzione domiciliare. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. La motivazione nel provvedimento impugnato riguardante la mancata sostituzione della pena detentiva (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al ricorrente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod. pen., in quanto l'imputato, che aveva osservato una condotta spregiudicata, attesa l'integrazione dimostrata nell'organizzazione delle cessione delle sostanze stupefacenti e la reiterazione della medesima attività per almeno venti episodi, nonché la caparbietà nel violare la legge, dimostrata dalla presenza di significativi precedenti penali, non appariva meritevole di pena sostitutiva.

3. Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un corretto governo dei consolidati principi in materia affermati da questa Corte di legittimità. Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01).

Ebbene, tale principio, come ricorda Sez. 7, ord. n. 11652 dell'11/03/2025, Kamal, non mass. può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determina zione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al 1giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01;

Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853). È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte, I. 689 del 1981, nell'ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti.

Occorre dunque bilanciare adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. Va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).

4. In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le penefr 2sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M