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Ordinanza — n. 13842/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to defendant's negative personality and lack of cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13842/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The defendant argued for leniency, but the appellate court highlighted his negative personality, prior serious convictions, and refusal to cooperate regarding seized evidence. The Supreme Court affirmed that judges need only address decisive factors and may deny mitigation when no positive elements justify it.

Regesto Legislator

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Art. 73, V comma, DPR 309/1990; The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the judge finds no positive elements to support the benefit, requiring only consideration of decisive factors rather than all arguments presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances negative personality prior convictions lack of cooperation inadmissible appeal DPR 309/1990 procedural economy

Disposizioni normative citate

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Art. 73, V comma, DPR 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022,Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv.

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Testo completo

posto da: BUTTIGLIONE BRUNO nato a CERIGNOLA il 17/02/1978 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Buttiglione Bruno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in luce la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti per reati gravi; la irrilevanza della non contestazione dell'addebito, in considerazione delle prove schiaccianti a suo carico; la mancanza di collaborazione con gli inquirenti, essendosi rifiutato di fornire chiarimenti in ordine a biglietto in suo possesso, oggetto di sequestro. I giudici di merito hanno quindi sottolineato l'assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il beneficio.

La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MJ6 ;2026 t MarZ,z4t .04