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Ordinanza — n. 13837/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for marijuana possession, rejecting generic mitigating circumstances and substitute sentence requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13837/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and a substitute sentence was legally sound. The appellant argued for leniency based on lack of prior convictions and requested alternative penalties, but the appellate court correctly assessed the defendant's criminal history and the severity of the offense. The Supreme Court affirmed that the first-instance judge exercised proper discretion in balancing reeducative goals against the need for effective punishment, requiring only non-manifestly illogical motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 53, 58, 133 c.p.: The refusal of generic mitigating circumstances and substitute sentences is a discretionary judicial power subject to a duty of adequate and congruent motivation, not reviewable in appeal unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances substitute sentence refusal marijuana possession conviction judicial discretion penalty appeal inadmissibility criminal history assessment effective punishment principle

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 53, 58, 133 c.p.
e va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 224 novembre 1981, n.
Art. 20-bis cod. pen.
Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al Del Regno la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod.
L. 689/1981
d.lgs. n. 150/2022
art. 20-bis cod. pen
Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al Del Regno la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod.
art. 133 cod. pen
Il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012
pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.
Sez. 2, n. 7811 del 01/10/1991
Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.

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Testo completo

nato a AVELLINO il 23/12/1979 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;Motivi della decisione 1. Del Regno Paolo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, di conferma della decisione - resa in sede di rito abbreviato - del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 15000 di multa per il delitto di detenzione di marjuana deducendo:

a) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

b) quanto alla determinazione della pena;

c) in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, della detenzione domiciliare. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il difensore ha depositato memoria, insistendo nei motivi.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1.

Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nel negare la concessione delle attenuanti generiche per la irrilevanza dello stato di incensuratezza dell'imputato e per le ammissioni dello stesso rispetto alla entità del reato e alla sua capacità a delinquere. Inoltre, non sussiste neanche il denunciato vizio motivazionale, in quanto la Corte territoriale ha esplicitamente ritenuto insussistente qualsivoglia aspetto di favore per il riconoscimento delle circostanze in parola. Del tutto infondato è pure il motivo relativo alla determinazione della pena, collocandosi la pronuncia nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della pena, laddove la stessa sia contenuta come nella specie nella misura del medio edittale, anche mediante il riferimento alla indicazione della misura come equa o adeguata (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01). 2.2.

Inoltre, la motivazione nel provvedimento impugnato riguardante la mancata sostituzione della pena detentiva (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Per la Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, non ricorrono i presupposti di legge al fine di concedere al Del Regno la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20-bis cod. pen., sulla base della nota del Banco Alimentare avente ad oggetto la risposta di disponibilità alla offerta di servizio volontario ai fini della messa alla prova- in quanto l'imputato, che aveva osservato una condotta spregiudicata, attesa la 1notevole quantità di sostanza detenuta e la caparbietà nel violare la legge, dimostrata dalla violazione delle prescrizioni imposte dopo l'applicazione degli arresti domiciliari, non appariva meritevole di pena sostitutiva.

3. Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un corretto governo dei consolidati principi in materia affermati da questa Corte di legittimità. Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01).

Ebbene, tale principio, come ricorda Sez. 7, ord. n. 11652 dell'11/03/2025, Kamal, non mass. può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).

4. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determina zione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).

5. È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte, I. 689 del 1981, nell'ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti.

6. Il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 224 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahrnetovic, Rv. 276716).

7. In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P. P.Q.M