Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of spontaneous confessions in summary proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that spontaneous declarations made by the defendant immediately after the incident were unusable in summary proceedings, but the Court of Appeal had already thoroughly addressed this. The Court rejected the complaint as repetitive, noting the lower courts correctly established that such statements are admissible if voluntarily made and properly recorded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 c.p.; Art. 506 c.p.p.: In summary proceedings, spontaneous declarations made immediately after the facts by the accused to judicial police are fully admissible if recorded in a signed act, provided they were not induced by law enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: FALCO ANTONIO nato a SANT'OMERO il 22/12/2004 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da FALCO ANTONIO, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 309/90. Rilevato che alla doglianza avanzata dalla difesa, riguardante la inutilizzabilità nell'ambito del giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto, la Corte di appello ha offerto compiuta risposta, richiamando consolidato orientamento di questa Corte [Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01:"In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse)"].
Considerato che la doglianza proposta in questa sede è dunque reiterativa di censura già attentamente vagliata e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, posto che dalla pagina due alla pagina sei della sentenza impugnata la Corte d'appello ha spiegato in dettaglio perché le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato dovevano ritenersi spontanee e genuine, come già ritenuto dal primo giudice. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M2026