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Ordinanza — n. 13833/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13833/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13833/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: KASSIDI MAROUANE nato il 19/07/1999 avverso la sentenza del 25/11/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Savona, in data 25.11.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a KASSIDI MAROUANE, per il reato di cui all' art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13833/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

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Testo completo

posto da: KASSIDI MAROUANE nato il 19/07/1999 avverso la sentenza del 25/11/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Savona, in data 25.11.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a KASSIDI MAROUANE, per il reato di cui all' art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna deUa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M