Ordinanza — n. 13832/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAda: CAPI ELTON nato il 02/04/1985 avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia, in data 30.09.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a CAPI ELTON, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13832/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
da: CAPI ELTON nato il 02/04/1985 avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia, in data 30.09.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a CAPI ELTON, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.M