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Ordinanza — n. 13830/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lack of motivation is not a valid ground under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13830/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court lacked motivation, but the Court held that under the new procedural law, only specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors are valid for cassation appeals against plea bargain sentences. Since the lack of motivation was not among these permissible grounds and the illegality of the penalty was not raised, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: The lack of motivation in a judgment is not a valid ground for a cassation appeal against a plea bargain sentence, which is limited to specific statutory exceptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of motivation ground plea bargain sentence appeal procedural law reform 2017 court costs award

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
posto da: LO MONACO DAVIDE nato a PARTINICO il 22/10/1983 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Lo Monaco Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1 DPR 309/1990
dal Tribunale di Palermo in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990.
Art. 1, comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
posto da: LO MONACO DAVIDE nato a PARTINICO il 22/10/1983 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Lo Monaco Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

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Testo completo

posto da: LO MONACO DAVIDE nato a PARTINICO il 22/10/1983 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Lo Monaco Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di mancanza di motivazione.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MFunzio i Marzin D ns