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Ordinanza — n. 13829/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity of grounds regarding sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13829/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the defendant. The appellant challenged the sentencing and the application of general mitigating circumstances without providing specific legal or factual arguments linking them to the lower court's reasoning. The court ruled that such vague complaints fail to meet the requirement of specificity mandated by established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if the grounds lack specific legal or factual arguments connecting them to the contested decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissibility sentencing commensuration general mitigating circumstances specificity requirement cassation appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Il motivo proposto è del tutto generico perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sostengono la richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

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Testo completo

I 0540013) nato il 28/06/1987 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona con la quale Gjoni Henrp era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena e alla applicazione delle attenuanti generiche.

3. Il motivo proposto è del tutto generico perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sostengono la richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dic P.Q.M