Ordinanza — n. 13826/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: PORCARI FRANCESCO PAOLO nato a MATERA il 12/01/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE PORCARI FRANCESCO PAOLO ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, lo ha condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni cinque di reclusione ed euro 20.300 di multa, così mitigando il trattamento di primo grado, per i reati di falsità materiale, truffa aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 5, 6, 7 e 8 della contestazione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13826/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: PORCARI FRANCESCO PAOLO nato a MATERA il 12/01/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE PORCARI FRANCESCO PAOLO ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, lo ha condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni cinque di reclusione ed euro 20.300 di multa, così mitigando il trattamento di primo grado, per i reati di falsità materiale, truffa aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 5, 6, 7 e 8 della contestazione).
Testo completo
posto da: PORCARI FRANCESCO PAOLO nato a MATERA il 12/01/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE PORCARI FRANCESCO PAOLO ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, lo ha condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni cinque di reclusione ed euro 20.300 di multa, così mitigando il trattamento di primo grado, per i reati di falsità materiale, truffa aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 5, 6, 7 e 8 della contestazione).
Ritenuto che l'unico motivo sollevato, attinente al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto del tutto aspecifico, posto che la sentenza impugnata ( alle pagine 35 e 36) ha argomentato puntualmente in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel senso che la pena base applicata in primo grado era stata indicata in misura assai prossima al medio edittale e più in prossimità del minimo che del medio, per cui il distanziamento dal minimo era da considerarsi modesto. Inoltre, le modalità della condotta (reiterazione per tre volte del ritiro di sostanza stupefacente destinata ad essere spedita negli Stati Uniti) si erano mostrate particolarmente insidiose e gravi per il pericolo realizzato alla salute pubblica e per la capacità criminale dimostrata, anche considerando i precedenti specifici.
La Corte d'appello con analitica spiegazione ha quindi proceduto alla specifica motivazione relativa a ciascun aumento per la continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, congrua, di euro tremila in favore