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Ordinanza — n. 13825/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lack of motivation is not a valid ground under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13825/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that a lack of motivation is not a permissible ground for cassation under the new procedural framework. The appellant argued the lower court's sentencing decision lacked reasoning, but the prosecution and defendant had already exhausted their options to challenge the sentence for illegality or legal qualification errors. Consequently, the court held that since the specific statutory grounds for appeal were not met, the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The lack of motivation in a sentencing decision is not a valid ground for a cassation appeal, which is strictly limited to challenges regarding the defendant's will, legal qualification, or the legality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation ground procedural law limitations sentencing decision review legal qualification error

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
posto da: CIARDIELLO DAVID ( CUI 04CP9JY ) nato a ROMA il 07/03/1986 avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Ciardiello David ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma V, DPR 309/1990
dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
posto da: CIARDIELLO DAVID ( CUI 04CP9JY ) nato a ROMA il 07/03/1986 avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Ciardiello David ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

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Testo completo

posto da: CIARDIELLO DAVID ( CUI 04CP9JY ) nato a ROMA il 07/03/1986 avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione Ciardiello David ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di mancanza di motivazione.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M