Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13823/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific procedural grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13823/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Messina Fabio inadmissible de plano. The defendant challenged the first-instance judgment on the ground that the court failed to explicitly discuss the applicability of Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding plea bargaining. The court ruled this argument inadmissible because it does not fall within the specific list of allowable grounds for appeal under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal must be declared inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Plea Bargaining Inadmissible Appeal De Plano Declaration Procedural Grounds

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 81, cod. pen.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
artt. 81 cod.pen
cod.proc.pen., ha applicato a MESSINA FABIO, per i reati contestatigli (di cui agli artt. 81 cod.pen.
art. 129 cod.proc.pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione sulla eventuale sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: MESSINA FABIO nato a NAPOLI il 23/12/1980 avverso la sentenza del 02/12/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Napoli, in data 2.12.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a MESSINA FABIO, per i reati contestatigli (di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990) la pena di anni tre di reclusione ed euro 13.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione sulla eventuale sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M