Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific statutory grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kasneci Florian inadmissible de plano. The appellant challenged the first-instance sentence for lack of reasoning regarding the applicability of Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that this specific ground for appeal does not fall within the permissible categories listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal must be rejected if the alleged defect in the judgment's reasoning does not correspond to one of the specific grounds for appeal enumerated in the relevant paragraph of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: KASNECI FLORJAN nato il 20/04/1987 avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rimini, in data 24.11.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a KASNECI FLORJAN, per i reati contestatigli (di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990, art. 337 cod.pen.) la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.200,00 di multa.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione sulla eventuale sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.), con condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammi P.Q.M149 CA N (T: