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Ordinanza — n. 13819/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature by defendant violating mandatory defense counsel requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13819/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for defense counsel signatures. Although the defendant argued this violated constitutional rights, the court upheld the legislative change requiring professional representation for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The requirement that cassation appeals be signed by registered defense counsel is mandatory; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible, and this restriction does not violate constitutional rights or the European Convention on Human Rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal signature requirement defense counsel mandate procedural law reform constitutional complaint rejection

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n.
Art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017

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Testo completo

posto da: SAADOUI MOHAMED nato il 02/03/1996 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;t

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. SAADOUI MOHAMED propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 9.7.2025 dalla Corte d'appello di Milano, con la quale è stata confermata la decisione del locale Tribunale che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a episodi riconducibili al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 riuniti sotto il vincolo della continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MDaniela laf.ore Dona erranti DEPOSITATA tN CAN,IC i6 '" 9 2026 Il e • iO DcwUiS