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Ordinanza — n. 13818/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to fall within the limited grounds for appeal under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13818/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the sole ground raised did not fall within the closed list of grievances permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Damani Rachid challenged the appellate court's sentence reduction based on a violation of Article 129 regarding the conditions for acquittal, which the court ruled was not a valid objection in this context. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals under Article 599-bis, only specific grounds regarding the parties' will, prosecutor's consent, and the judgment's content are admissible, excluding complaints about waived conditions for acquittal or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 599-bis closed list of grievances sentencing reduction de plano rejection remissione della pena revoca della sospensione condizionale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 599-bis cod. proc. pen
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cui all'art.
art. 129 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

posto da: DAMANI RACHID nato il 01/06/1977 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Damani Rachid, imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cui all'art. 129 cod.proc.pen.; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q P.Q.M