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Ordinanza — n. 13814/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing mitigation for drug possession due to lack of negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for illegal possession of cocaine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied in their maximum extent, yet the lower courts had already provided a comprehensive and congruous justification for the sentence. The Court ruled that the appeal lacked merit because the lower judges properly balanced aggravating factors against the overall sentencing needs without needing to grant the maximum mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the lack of negligence in the determination of the cause of inadmissibility is not found, even when the appellant claims the sentencing mitigation was not applied in its maximum extent.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic mitigating circumstances drug possession sentencing lack of negligence procedural inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021
27 Cost (Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv.
Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016
Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

posto da: PICCHIERINI ROBERTO nato a ROMA il 17/02/1962 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Picchierini Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in ordine al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (cocaina del peso lordo di 112 gr da cui potevano ricavarsi 554 dmg), con la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, poiché non era stata applicata la diminuizione per le attenuanti generiche nella massima estensione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha chiarito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost (Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 01;

Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01). I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, pienamente rispettosa del principio sopra illustrato, facendo ai plurimi precedenti penali dell'imputato, tra cui precedenti specifici di consistente gravità, che, seppur risalenti nel tempo e quindi non da considerare quanto alla applicazione della recidiva, sono stati del tutto logicamente valutati come idonei a connotare una negativa personalità del reo.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M