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Ordinanza — n. 13811/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding aggravated penalty and denial of probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13811/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Fabi Francesco against the Rome Court of Appeal's confirmation of his drug trafficking conviction. The appellant argued for the removal of an aggravating circumstance regarding the non-occasional nature of his conduct and requested probation, but the court found the lower court's reasoning sufficient and consistent with established jurisprudence. The decision affirmed that the presence of a ledger, ready dosages, and prior convictions substantiated the aggravating factors, while the discretionary judgment on probation was deemed legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; The Supreme Court holds that appeals reiterating issues already examined by the appellate court without new grounds are inadmissible, and the denial of probation is a discretionary judgment reviewable only for lack of adequate motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction non-occasional conduct probation denial cassation inadmissibility aggravated penalty

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Fabi Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma V, d.P.R.
Art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123
309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
L. n. 159 del 2023
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 6, n. 149 del 30/10/2025
Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025
Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022
Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

posto da: FABI FRANCESCO nato a ROMA il 14/06/1982 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Fabi Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma V, d.P.R. 309/90, nell'ipotesi aggravata ex L. n.159/2023 ( di conversione del cd decreto Caivano). L'esponente lamenta violazione di legge in merito al riconoscimento dell'aggravante introdotta dalla L.n.159 del 2023 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990, ( non occasionalità della condotta) nonché vizio di motivazione quanto al diniego della messa alla prova.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). La sentenza impugnata svolge infatti argomentazioni in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - n. 149 del 30/10/2025, Rv. 289120 - 01), secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, può essere desunto anche da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell'attività illecita (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità della condotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente).

La Corte territoriale valorizza, sul punto, le allarmanti modalità della condotta, posto che l'imputato, al momento del controllo, era stato sorpreso nell'atto di contare il denaro guadagnato con le cessioni di stupefacente, aveva in tasca altre dosi pronte per la vendita, oltre a detenere presso la sua abitazione altre dosi confezionate, destinate ad ulteriori cessioni. Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo cui altro elemento rivelatore della non occasionalità è l'esistenza di precedenti specifici (Sez.3, n.5842 del 22/1/2025.

Rv.287441), richiamando le due condanne irrevocabili dell'imputato per cessione di stupefacenti. In proposito, si osserva che non vi è contraddittorietà con la disapplicazione della recidiva ad opera del primo giudice, trattandosi di valutazioni di tipo radicalmente diverso (l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva inerisce all'apprezzamento della idoneità del nuovo episodio delittuoso a rivelare una accresciuta capacità delinquenziale del reo; la valutazione di non occasionalità della condotta, invece, riguarda la considerazione che il fatto illecito non costituisca un episodio isolato e quindi meramente occasionale).Il secondo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

L'ammissione dell'imputato alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6 - , n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883 - 01, Sez. 4 - n. 8158 del 13/02/2020.

Rv. 278602 - 01). La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine ai suindicati parametri, facendo riferimento sia ai due precedenti specifici dell'imputato, sia alle modalità della condotta sopra descritte.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M