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Ordinanza — n. 13807/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for erroneous legal qualification in plea bargain due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13807/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities regarding the erroneous legal qualification of facts in a plea bargain sentence. The appellant argued the conduct constituted an administrative offense rather than a crime, but failed to provide factual elements supporting a different legal characterization. The court ruled that such appeals are only admissible when the qualification is manifestly eccentric or erroneous, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, an appeal based on erroneous legal qualification is admissible only if the qualification is manifestly eccentric or erroneous, excluding appeals relying on factual or evidentiary aspects not evident from the contested text.

Parole chiave

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erronea qualificazione giuridica patteggiamento penale ricorso per cassazione errore manifesto inammissibilità ricorso D.P.R. 309/1990 sentenza applicazione pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorrente in epigrafe ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
dal Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990.
Art. 75 DPR 309/1990
L'esponente deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto essendo la condotta, invece, riconducibile all'illecito amministrativo di uso personale di stupefacenti ex art. 75 DPR 309/1990.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Difatti, questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorrente in epigrafe ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez 1, n. 15553 del 20/03/2018
l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619).

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Testo completo

posto da: AVOLETTO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/03/1977 avverso la sentenza del 27/09/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. L'esponente deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto essendo la condotta, invece, riconducibile all'illecito amministrativo di uso personale di stupefacenti ex art. 75 DPR 309/1990.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Orbene, è agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Difatti, questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità 2dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M