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Ordinanza — n. 13799/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking sentence for excessive severity claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13799/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the appellate court's reduced sentence was excessive. The defendant argued the penalty was too severe, but the court found the appellate judge's reasoning logical and based on statutory guidelines regarding drug quantity and prior record. Consequently, the appeal was dismissed without a new evaluation of the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013: In cassation proceedings, a complaint regarding the severity of a sentence is inadmissible if the appellate court's determination was not based on mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing severity appellate review inadmissible appeal procedural law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 133 cod. pen.
La Corte d'appello ha infatti mitigato il trattamento sanzionatorio indicato dal primo giudice, dopo aver rilevato la correttezza giuridica della pronuncia appellata laddove la stessa aveva concesso le attenuanti generiche senza partire dal minimo edittale, ritenendo adeguata ex art. 133 cod.pen.
D.P.R. 309/1990
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
art. 133 cod.pen
La Corte d'appello ha infatti mitigato il trattamento sanzionatorio indicato dal primo giudice, dopo aver rilevato la correttezza giuridica della pronuncia appellata laddove la stessa aveva concesso le attenuanti generiche senza partire dal minimo edittale, ritenendo adeguata ex art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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Testo completo

posto da: SPAGNOLO LUCA nato a MILANO il 01/06/1983 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Salerno ha riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio, riducendo la pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 18.000 di multa, la decisione del GIP del Tribunale di Salerno del 14.04.2025, che in sede di giudizio abbreviato aveva dichiarato SPAGNOLO LUCA responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R.309/1990, perché deteneva, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannandolo, ritenuta la recidiva contestata e considerata equivalente alle concesse attenuanti generiche.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando unico motivo d'impugnazione, relativo a vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena ritenuta eccessivamente severa.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Va infatti considerato, quanto alla dosimetria della pena - rimessa alla discrezionalità del giudice - che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142).

4. La Corte d'appello ha infatti mitigato il trattamento sanzionatorio indicato dal primo giudice, dopo aver rilevato la correttezza giuridica della pronuncia appellata laddove la stessa aveva concesso le attenuanti generiche senza partire dal minimo edittale, ritenendo adeguata ex art. 133 cod.pen. in relazione alle circostanze indicate alla pagina 5 della sentenza impugnata (gravità del fatto desumibile dal quantitativo di sostanza trasportata e dal suo valore, organizzazione dei mezzi adoperati e personalità dell'imputato desumibile dai plurimi precedenti penali).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M