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Ordinanza — n. 13798/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to waived appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13798/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Grassi Gennaro, challenged a plea bargain sentence by arguing the judge misqualified the facts, but the court noted that issues waived during the appeal agreement regarding sentencing conditions are not admissible in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern waived appeal grounds, sentencing conditions, or penalty determination flaws unrelated to the formation of the party's will or prosecutor's consent.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentence cassation appeal waived appeal grounds inadmissible appeal Code of Criminal Procedure sentencing conditions court costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto dì motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01
Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01
278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

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Testo completo

posto da: GRASSI GENNARO nato a NAPOLI il 26/11/1981 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Grassi Gennaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli che lo ha condannato per il reato di cui comma 1, D.P.R. 309/1992. A motivo del ricorso deduce violazione di legge perché il giudice avrebbe qualificato erro-neamente il fatto contestato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto dì motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassa-zione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che ven-gano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif-forme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quat-tromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M