Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for large quantity of cocaine found in defendant's residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking based on a large quantity of cocaine found in the defendant's home. The appellant argued for a lesser charge due to the nature of the offense, but the court emphasized that the significant volume of drugs and specific tools used demonstrated a large-scale trafficking operation rather than minor dealing. Consequently, the conviction was maintained as fully motivated and consistent with established legal interpretations regarding drug quantity and offense severity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR 309/1990; The court must evaluate all elements of the offense including quantity and quality of drugs to determine if trafficking is minor or large-scale, rejecting arguments based solely on weight when the number of doses indicates significant market impact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: GRAMICCIA GABRIELE nato a ROMA il 18/09/1994 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato Gramiccia Gabriele per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti al quantitativo di cocaina rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato, pari a 521 dosi medie singole, unitamente a sostanza da taglio, bilancino di precisione, foglio manoscritto riportante contabilità, sintomatici dello svolgimento di una attività di spaccio su larga scala. La pronuncia è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). ). Nel caso di specie, il considerevole numero delle dosi da immettere sul mercato nonchè le concrete modalità del fatto, rivelatrici della sistematica attività di spaccio, è stato correttamente considerato come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd" piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia:
Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.MI Consigligre estensore Il Pre 1de,te r ortedana Miccichè Don Ferranti